10/09/2009 - ASSOCIAZIONE / Sindacale
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE INVERNALE
Si rammenta che dal 1 novembre al 28 febbraio nelle zone vulnerabili è vietato distribuire liquami mentre per il letame e concimi chimici azotati il divieto inizia il 1 dicembre.
Nelle zone non vulnerabili il divieto per liquami, letame e concimi chimici azotati è dal 1 dicembre al 28 febbraio.
Questi periodi rimangono validi salvo eventuali decreti di modifica da parte della Regione Lombardia .
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