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07.03.2026 - 18:09
Negli ultimi mesi molti agricoltori lombardi hanno ricevuto comunicazioni da Comuni, associazioni di categoria e uffici tecnici su una norma che riguarda una pratica molto diffusa nelle campagne: l’abbruciamento in loco di residui vegetali.
La Regione Lombardia ha infatti modificato la disciplina prevista dalla legge regionale 24/2006 (articolo 18 bis), introducendo un periodo di divieto più esteso rispetto alla normativa nazionale. Le disposizioni sono state attuate con la delibera regionale n. 2634 del 24 giugno 2024 e successivamente richiamate dalla D.g.r. 28 luglio 2025 n. XII/4843.
Il risultato è che oggi il calendario dei divieti è più ampio e coinvolge buona parte dell’anno agricolo. Ma oltre alle date, ci sono almeno tre aspetti fondamentali che gli imprenditori agricoli devono conoscere per evitare errori o sanzioni.
La normativa nazionale consente, in determinate condizioni, la combustione controllata di piccoli cumuli di residui vegetali prodotti in ambito agricolo o forestale.
La Regione Lombardia ha però scelto di ampliare il periodo di divieto per limitare l’impatto sull’inquinamento atmosferico.
Oggi l’abbruciamento nel luogo di produzione dei residui vegetali è vietato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. A questo periodo si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto.
In pratica, l’abbruciamento è vietato per otto mesi all’anno, mentre resta generalmente consentito soltanto nei mesi di:
aprile
maggio
giugno
settembre
Sempre nel rispetto delle eventuali ordinanze comunali e delle norme di sicurezza.
Uno degli aspetti che genera maggiore confusione riguarda la quantità di materiale bruciato.
La normativa regionale specifica che il divieto si applica anche ai piccoli cumuli di residui vegetali, cioè quelli derivanti da attività agricole ordinarie come:
potature di alberi e filari
pulizia di fossi e scoline
manutenzione di siepi
residui di lavorazioni agricole
Questo significa che durante i periodi di divieto non è consentito bruciare neppure quantità limitate di ramaglie o potature nel terreno di produzione.
L’estensione del divieto è legata principalmente alle politiche regionali sulla qualità dell’aria, in particolare nelle aree della Pianura Padana dove durante i mesi freddi si registrano livelli elevati di polveri sottili.
Per questo motivo la normativa incoraggia pratiche alternative alla combustione dei residui vegetali.
Tra le soluzioni più diffuse ci sono:
triturazione e interramento dei residui vegetali
cippatura e riutilizzo come biomassa
compostaggio aziendale
conferimento a impianti autorizzati
In molti casi la gestione dei residui direttamente in campo consente anche di restituire sostanza organica al suolo, migliorandone la fertilità.
Un ulteriore elemento da considerare è che i Comuni possono introdurre disposizioni ancora più restrittive rispetto alla normativa regionale.
In presenza di particolari condizioni ambientali o di qualità dell’aria, le amministrazioni locali possono infatti limitare o vietare completamente l’abbruciamento dei residui vegetali.
Per questo motivo è sempre consigliabile verificare eventuali ordinanze comunali prima di procedere con qualsiasi tipo di combustione in campo.
Per molti anni l’abbruciamento dei residui vegetali è stato uno degli strumenti più semplici per gestire potature e ramaglie nelle aziende agricole.
Oggi però le politiche ambientali e le normative sulla qualità dell’aria stanno progressivamente modificando queste abitudini, spingendo le imprese agricole verso sistemi di gestione più sostenibili dei residui vegetali.