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22.02.2022 - 12:25
Come previsto dal PNRR – Misura M1C3.4, investimento 2.1 – con il Decreto Legge n. 152/2021 sono state introdotte due nuove misure a favore delle imprese del settore turistico finalizzate ad aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive, tra le quali gli agriturismi. In particolare per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 sono previsti a favore delle imprese turistiche: un credito d’imposta ed un contributo a fondo perduto (fruibile indipendentemente dal credito d’imposta o cumulativamente).
Con un avviso pubblico del 23 dicembre 2021, il Ministero del Turismo, ha definito le modalità applicative per usufruire degli incentivi, individuando l’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione e le modalità di utilizzo dei benefici. Il 4 febbraio 2022 il Ministero del Turismo ha pubblicato l’elenco delle spese ammissibili, integrato con avviso dell’11 febbraio 2022, che ha incluso tra le spese agevolabili anche gli impianti fotovoltaici.
IN BREVE
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle due misure agevolative:
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.
Spese agevolabili
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto spettano con riferimento alle spese sostenute per eseguire i seguenti interventi:
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari, e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2024.
Gli interventi agevolabili devono essere inoltre:
Credito d'imposta
Il credito d’imposta è pari fino all’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili e:
Per evitare che il bonus utilizzato in compensazione superi l’importo concesso il Ministero del Turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e del relativo ammontare, unitamente a quello del contributo a fondo perduto.
Contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto, non superiore al 50% delle spese sostenute, è concesso per un massimo di 40.000 euro, aumentabile, anche cumulativamente:
Il limite massimo del contributo, ricorrendo tutte le predette condizioni, è di 100.000 euro.
Il bonus è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, previa domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fronte della presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche/ assicurazioni/intermediari finanziari o di cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti/con bonifico/in assegni circolari/ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.
Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti. Vanno poi rispettate le condizioni e i limiti unionali sugli aiuti “de minimis”, tenendo conto anche delle deroghe concesse dalla comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Entrambi gli incentivi, che non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, sono erogati fino a esaurimento delle risorse stanziate (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per gli investimenti di riqualificazione energetica, secondo l’ordine cronologico delle domande.
Presentazione delle domande
Le istanze per il riconoscimento delle agevolazioni dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso una apposita piattaforma informatica online.
Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato il 16 febbraio 2022, ha stabilito la tempistica di avvio e accesso alla piattaforma per la presentazione delle istanze.
In particolare:
Dall'apertura della piattaforma le imprese avranno 30 giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura oggetto di intervento.
I benefici saranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili. L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordino cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
L’esaurimento delle risorse sarà comunicato dal Ministero del Turismo con avviso pubblicato sul proprio sito. Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il Ministero pubblicherà l'elenco dei beneficiari.
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