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08.07.2022 - 16:39
Regione Lombardia con Legge Regionale del 20 maggio 2022 n.8, ha apportato alcune modifiche al TU 31/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale - in particolare al Titolo X - Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura - in materia di agriturismo. Si segnalano le seguente variazioni:
- relativamente ai fabbricati da destinare alle attività agrituristiche è stato tolto il requisito di ruralità fiscale, mantenendo l’obbligo dell’esistenza da almeno tre anni. Viene inoltre normato il divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione (art. 154);
- per i prodotti che si possono utilizzare nella somministrazione dei pasti vengono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, anche “le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE) 1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014” (art. 156). Questi prodotti si aggiungono a quelli specificati nel regolamento “prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole, prodotti regionali lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), acque minerali di fonti situate in Lombardia;
- è stata inoltre ribadita l’obbligatorietà dell’apposizione della cartellonistica, regionale e ministeriale, ben visibile dall’esterno (art. 158).
Infine è stato definito in 30 giorni il tempo massimo in cui vanno comunicate le modifiche aziendali (art. 152), è stato inserito l’art. 160 bis che norma l’oleoturismo ed è stato aggiornato l’art. 162 adeguando le sanzioni agli aggiornamenti introdotti.
Si raccomanda a tutte le aziende di rispettare la normativa onde non incorrere nelle pesanti sanzioni previste.
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