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12.06.2024 - 14:53
Dal 30 giugno prossimo entra in applicazione la norma del Decreto n. 290 del 13 dicembre 2023 che ha modificato il Codice delle assicurazioni private (CAP), eliminando la possibilità di non assicurare i mezzi che non sono in marcia, che sono in sosta o che percorrono aree non accessibili al pubblico. Il decreto ha il compito di adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea 2021/2118.
La novità più importante del nuovo decreto riguarda l'introduzione dell'obbligo assicurativo non più legato solo alla "circolazione" del veicolo, ma alla sua "funzione", eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private. Con la vecchia normativa dovevano avere una RCA i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.
Il nuovo obbligo prescinde anche dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. In sostanza, tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche devono avere un’ assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.
L’articolo 2 del decreto ha quindi dato vita ad una nuova definizione del termine "veicolo". Nello specifico ai fini assicurativi l'obbligo RCA interessa:
Un’ulteriore precisazione riguarda invece la portata dell’obbligo assicurativo: il nuovo comma 1 ter dell’art. 122 del CAP ha puntualizzato che l’obbligo assicurativo interessa anche i veicoli utilizzati esclusivamente nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, restando valida, a questo proposito, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.
Invece, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.
Per ulteriori approfondimenti, di seguito il link di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/13/23G00196/sg
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