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Cosa cambia per gli agricoltori dopo la sentenza Ue sul mais OGM

Divieti confermati, margini di manovra stretti e nuove rotte possibili: cosa significa davvero la pronuncia di Lussemburgo per i campi italiani

Cosa cambia per gli agricoltori dopo la sentenza Ue sul mais OGM

All’alba, nella pianura tra Pordenone e Udine, il profilo dei silos si staglia come un metronomo dell’inverno agricolo. Nei capannoni, tra sacconi di sementi e mappe di rotazione, la domanda non è più “se” seminare mais OGM, ma “cosa” seminare al suo posto e “come” far tornare i conti. La risposta arriva da Lussemburgo: il 5 febbraio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato legittimo il divieto italiano di coltivare mais geneticamente modificato, respingendo il ricorso di un agricoltore friulano e archiviando — per ora — l’idea che l’OGM in campo potesse riaprire una stagione produttiva diversa. Non è solo una sentenza: è una bussola che riallinea scelte tecniche, contratti, investimenti e rischi per migliaia di imprese agricole.

Cosa dice la sentenza, in concreto

La Corte di giustizia Ue ha confermato che, dal 2015, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione europea di escludere tutto o parte del proprio territorio dall’autorizzazione alla coltivazione di OGM: se il titolare dell’autorizzazione non si oppone entro 30 giorni, il divieto diventa operativo. È la cosiddetta procedura di “opt-out” introdotta con la Direttiva (UE) 2015/412, che ha modificato la storica Direttiva 2001/18/CE. Per la Corte, questo meccanismo non viola né la libera circolazione delle merci, né la libertà d’impresa, né i principi di non discriminazione e proporzionalità. Tradotto: il divieto italiano sul MON810 resta in piedi, perché adottato seguendo una procedura Ue valida.

Il caso concreto – un agricoltore che aveva coltivato mais MON810 nonostante il divieto – si chiude con la conferma delle sanzioni: circa 50.000 euro complessivi e l’obbligo di distruggere le piante. La Corte precisa anche un punto cruciale per il mercato: il divieto riguarda la coltivazione, non l’importazione o la commercializzazione di prodotti contenenti OGM. Dunque, semi no; mangimi e derrate sì, se autorizzati a livello Ue.

Come si è arrivati fin qui

L’Italia ha scelto la via dell’opt-out nel 2015, notificando a Bruxelles la richiesta di escludere l’intero territorio nazionale dalla coltivazione degli OGM autorizzati. La decisione politica fu firmata allora dai ministri Maurizio Martina, Gian Luca Galletti e Beatrice Lorenzin. Da quel momento, il MON810 — l’unica coltura OGM autorizzata alla coltivazione nell’Ue — è rimasto fuori dai confini italiani. La scelta italiana si è inserita in una mappa europea ampia: oltre metà dei Paesi Ue hanno chiesto l’opt-out, a vario titolo.

La controversia approdata a Lussemburgo affonda però le radici nel Nord-Est: il nome che torna è quello dell’agricoltore friulano Giorgio Fidenato, tra i più noti nel portare il tema in giudizio. Ricorsi, confische, campi distrutti, fino al rinvio pregiudiziale che ha condotto alla pronuncia della Corte. A testimoniare la traiettoria di una vicenda lunga sono le cronache e le ricostruzioni accademiche che citano anche decisioni dei giudici amministrativi e civili, con importi sanzionatori nell’ordine dei 50.000 euro per appezzamenti tra Pordenone e Udine.

Cosa cambia subito nei campi italiani

  • Il perimetro legale si fa più netto. La sentenza chiude la porta a una riapertura “giurisprudenziale” dell’OGM in campo: per gli agricoltori, la coltivazione di mais OGM resta vietata in Italia. Non cambia la possibilità di acquistare mangimi o derrate importate contenenti OGM regolarmente autorizzati. Per chi avesse immaginato di seminare MON810 confidando in un “via libera” europeo, la pronuncia sgombra i dubbi: il rischio sanzionatorio resta alto.
  • Si confermano i poteri nazionali di opt-out. La Direttiva (UE) 2015/412 non è una clausola di emergenza: è un assetto stabile, che attribuisce agli Stati la facoltà di chiudere la porta alla coltivazione di OGM per ragioni anche extra-scientifiche (politiche ambientali, assetto del territorio, obiettivi agricoli, coesistenza). L’Italia lo ha esercitato e la Corte ne ha certificato la piena validità.

Prezzi, rese, rotazioni: le scelte agronomiche senza OGM

Il mais resta un pilastro della zootecnia italiana, ma il Paese dipende dall’estero: l’Ismea ha messo il mais fra i primi prodotti importati e segnala criticità di approvvigionamento, insieme alla soia. Detto questo, il 2025 ha visto un rimbalzo produttivo: superfici italiane a circa 541.000 ettari (+9,2%), rese medie a 10,2 t/ha (+2,5%), produzione a 5,5 milioni di tonnellate (+11,9%). Numeri che indicano margini di crescita anche con ibridi convenzionali, se supportati da tecniche e servizi adeguati.

La “sostituzione” del mais OGM con ibridi non OGM non è un mero cambio di semente: per mantenere rese e tenuta economica serviranno:

  • rotazioni più spinte e filiere per il conferimento del grano-foraggero;
  • gestione integrata degli insetti target del MON810 (la piralide) con mezzi biologici e tecniche di difesa a basso impatto;
  • irrigazione di precisione e sensoristica per ottimizzare l’uso dell’acqua nei mesi critici;
  • accordi di filiera che remunerino qualità e non-OGM con premi trasparenti.

Queste leve non discendono dalla sentenza, ma diventano più “obbligate” in sua conseguenza: con l’opzione OGM preclusa, la competitività si gioca sui dettagli agronomici e contrattuali.

Import e mangimi: perché il divieto in campo non ferma la soia OGM nei mangimifici

La pronuncia della Corte ribadisce che il divieto di coltivazione non blocca la circolazione di merci autorizzate a livello Ue. In Italia la quota di soia importata è tradizionalmente altissima — stime e dossier indicano livelli dell’85–90% del fabbisogno — e oltre il 90% della farina di soia finisce nei mangimi. Per i suini, i bovini e il pollame, dunque, l’alimentazione basata su materie prime OGM importate resta consentita. La filiera dovrà continuare a gestire, caso per caso, le linee “Ogm-free” quando richieste da contratti o disciplinari.

Sul fronte del mais, i flussi d’importazione mostrano dinamiche interessanti: la Ucraina resta un fornitore centrale, mentre tra settembre 2024 e agosto 2025 l’ingresso dagli Stati Uniti ha registrato un balzo in valore e in volume (oltre +1.400% in tonnellate nella finestra considerata), segnalando come le tensioni globali possano ricalibrare in fretta la geografia degli approvvigionamenti italiani.

Sanzioni, controlli, assicurazioni: cosa rischia chi viola il divieto

Il caso friulano lo dimostra: chi coltiva mais OGM in Italia si espone a sanzioni pecuniarie rilevanti e alla distruzione delle colture. È un rischio non solo economico ma reputazionale, con riflessi su rapporti con la Pubblica amministrazione, accesso ai contributi e polizze. Le compagnie potrebbero escludere la copertura in caso di comportamenti contrari alle norme; i contratti di filiera possono prevedere clausole risolutive. La sentenza di Lussemburgo rende questi scenari meno “negoziabili” e più certi sul piano giuridico.

Semi e ricerca: cosa si può fare e cosa no

  • Restano pienamente leciti sementi e ibridi convenzionali, inclusi quelli “non-OGM certificati”.
  • La ricerca su OGM in campo, laddove consentita da specifiche autorizzazioni e protocolli di biosicurezza, è distinta dall’attività produttiva commerciale; in ogni caso, in Italia la traiettoria regolatoria dal 2015 ha raffreddato l’interesse per prove in pieno campo.
  • In prospettiva si apre la partita delle NGT – nuove tecniche genomiche (editing del genoma): qui il quadro Ue è in evoluzione e può cambiare le scelte nei prossimi anni, pur restando distinto dagli OGM “classici”.

L’orizzonte NGT: una porta semiaperta per il medio periodo

Tra 2025 e fine 2025, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa politica sul nuovo regolamento per le NGT. Il compromesso distingue tra:

  • NGT-1”, piante considerate equivalenti a quelle convenzionali: esentate dalle regole OGM attuali, senza etichettatura sui prodotti (con l’obbligo di etichettare i semi);
  • NGT-2”, piante con modifiche più complesse: restano soggette alla disciplina OGM con etichettatura e autorizzazione.

Gli Stati potranno vietare la coltivazione delle NGT-2 sul proprio territorio e adottare misure di coesistenza. La lista delle caratteristiche escluse da NGT-1 comprenderà almeno la tolleranza agli erbicidi e la produzione di sostanze insetticide, per evitare scorciatoie su tratti sensibili. L’accordo dovrà essere formalmente adottato per entrare in vigore; gli agricoltori farebbero bene a seguirne gli sviluppi perché, una volta operativo, potrebbe ampliarsi l’offerta sementiera “innovativa” non OGM in senso stretto.

Strategie pratiche di adeguamento per le aziende

  • Pianificare la campagna con contratti di filiera “non-OGM” chiari. La differenza la fa il premio: fissare per tempo standard analitici, soglie di accidentalità, piani di stoccaggio dedicati e responsabilità in caso di contaminazioni. È un terreno già noto ai cerealicoli che riforniscono trasformatori e mangimifici.
  • Puntare su rotazioni e “alternanza intelligente” con cereali autunno-vernini e proteaginose nazionali, per ridurre pressione da fitofagi come la piralide e migliorare la fertilità.
  • Integrare la difesa con mezzi biologici e biotecnici (trappole a feromoni, confusione sessuale, rilascio di antagonisti naturali), oltre a ibridi convenzionali più tolleranti agli stress.
  • Investire in precision farming per acqua e azoto: il delta di costo energetico rende profittevoli sensori, mappe di vigore e irrigazione a rateo variabile; la resa stabile “sostituisce” parte del vantaggio genetico atteso dagli OGM.
  • Valutare polizze che coprano i rischi di contaminazione accidentale nei conferimenti “Ogm-free”, con protocolli di prevenzione e audit nei centri di stoccaggio.
  • Collaborare tra aziende limitrofe su finestre di semina e gestione dei residui colturali per diminuire i picchi di pressione di fitofagi, specie nelle aree a forte specializzazione maidicola.

Queste mosse non sono obblighi di legge: sono leve competitive in un contesto dove l’opzione OGM non è percorribile e il differenziale di reddito si costruisce su efficienza, qualità e contrattazione.

Il quadro del mercato: tra autarchia impossibile e catene del valore globali

L’Italia ha migliorato il profilo di autosufficienza agroalimentare, ma il mais resta tra le voci di import più rilevanti. Nel 2024 i conti nazionali del settore mostrano una filiera che cresce di valore, ma con dipendenze esterne che non si cancellano con un tratto di penna. Per il mais, la geografia degli acquisti si muove tra Ucraina e Americhe; la volatilità logistica e geopolitica impone coperture e diversificazione. Sul fronte soia, l’industria mangimistica stima un fabbisogno coperto in gran parte da import extra-Ue, con il Brasile in testa. La sentenza di Lussemburgo non tocca questi canali: conferma, semmai, che la politica per la sicurezza degli approvvigionamenti passa da accordi commerciali, stoccaggi e alternative proteiche interne, non da una “riapertura OGM” in campo oggi impossibile.

Il tema reputazionale e i mercati di nicchia

Il posizionamento “OGM-free” è parte dell’immagine di molte Dop e Igp zootecniche italiane. La certezza giuridica rafforzata dalla sentenza può aiutare ad allineare disciplinari, controlli di filiera e comunicazione, evitando ambiguità. Chi lavora su linee premium (carni, latte, formaggi) può capitalizzare la domanda di “non-OGM certificato”, purché i costi aggiuntivi — analisi, stoccaggi separati, logistica dedicata — siano coperti da prezzi e contratti. È il punto in cui tutela ambientale, identità produttiva e redditività si incontrano o si scontrano, a seconda della capacità di fare squadra tra agricoltori, mangimifici, trasformatori e Gdo.

E adesso? Un’agenda per i prossimi dodici mesi

  • Adeguare i Piani colturali 2026-2027 alle rese realistiche degli ibridi disponibili, con test locali e prove in campo coordinate da organizzazioni professionali e enti di ricerca.
  • Rinegoziare i contratti “non-OGM” per legare premi e standard a indicatori misurabili (tenore proteico, residualità, contaminazioni), con penali chiare.
  • Monitorare il dossier NGT: se il regolamento sarà formalmente adottato nel 2026, i primi cataloghi “NGT-1” potrebbero arrivare a seguire, aprendo spazi su tratti utili come la tolleranza alla siccità o a patogeni endemici (senza ricadere nella disciplina OGM).
  • Pianificare investimenti in sensoristica e irrigazione efficiente sfruttando bandi regionali e Psr: l’assenza dell’OGM in campo richiede tecnologie che riducano il gap di resa e i costi per ettaro.

Cosa non cambia

Tre certezze restano scolpite:

  • In Italia la coltivazione di mais OGM è vietata e la sentenza lo rende ancor più inattaccabile sul piano Ue.
  • L’import di derrate e mangimi OGM autorizzati resta consentito, nel rispetto delle regole Ue su tracciabilità ed etichettatura.
  • La competitività del mais nazionale passa da soluzioni “di sistema”: riduzione dei costi a monte, accordi di filiera, infrastrutture di stoccaggio e logistica che premino qualità e servizio.

E una quarta certezza si intravede: la frontiera dell’innovazione, in Europa, oggi si chiama NGT. Non è un via libera incondizionato, ma un possibile corridoio per ottenere varietà più resilienti senza entrare nel perimetro degli OGM transgenici tradizionali. Per gli agricoltori italiani, significa restare vigili: la scelta tra identità, sostenibilità ed efficienza si giocherà sempre più sulla capacità di adottare — e raccontare — innovazioni compatibili con le regole e con i mercati.

Scheda rapida – punti chiave per l’azienda agricola

  • La sentenza del 5 febbraio 2026 legittima il divieto italiano di coltivare mais OGM e respinge il ricorso dell’agricoltore friulano; confermate sanzioni e distruzione delle colture.
  • Il divieto non ostacola l’import di mangimi/derrate OGM autorizzate: la differenza operativa è tra “campo” e “magazzino”.
  • L’Italia ha esercitato l’opt-out nel 2015, atto ritenuto pienamente conforme al diritto Ue.
  • Nel 2025 superfici e produzione di mais in Italia sono cresciute: +9,2% di ettari e +11,9% di produzione, segnale che l’efficienza può compensare parte del vantaggio “atteso” dall’OGM.
  • Le NGT potrebbero aprire un canale “regolato” per nuove varietà non classificate come OGM in senso stretto (categoria NGT-1), ma serviranno atti formali di adozione e tempi tecnici.
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