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Dazi, terremoto a Washington: la Corte Suprema smonta l’architettura legale dei prelievi di Trump. L’agroalimentare italiano chiede certezze

Il verdetto di oggi ribalta mesi di politica commerciale d’emergenza: per Massimiliano Giansanti (Confagricoltura) è una “decisione inaspettata” che crea “profonda instabilità”, ma può aprire la strada a un accordo rapido con la Casa Bianca

Dazi, terremoto a Washington: la Corte Suprema smonta l’architettura legale dei prelievi di Trump. L’agroalimentare italiano chiede certezze

Una mano che stringe un grappolo d’uva in una cantina delle Langhe, un’altra che timbra una bolletta doganale su un dock del New Jersey. Nel mezzo, una notizia arrivata nel primo pomeriggio di oggi, 20 febbraio 2026, che attraversa l’Atlantico come un contraccolpo sismico: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito, con maggioranza 6–3, che la IEEPA — la legge sui poteri economici d’emergenza del 1977 — “non autorizza il Presidente a imporre dazi”. Stop, quindi, all’asse portante dei prelievi generalizzati messi in campo dalla seconda amministrazione Trump. Per il comparto agroalimentare italiano, reduce da dodici mesi di incertezze, la sentenza è al tempo stesso un sollievo potenziale e un passaggio carico di incognite operative: rimborsi? Tempi? Sostituzione dei prelievi con altri strumenti legali?

A chiedere chiarezza è il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che definisce la pronuncia “inaspettata” e fonte di “profonda instabilità”, auspicando “di ritrovare velocemente un accordo con il presidente degli Stati Uniti per capire quali strumenti potrà utilizzare rispetto alle intese finora definite”. Parole che fissano l’agenda del giorno dopo per un sistema che vive di programmazione e contratti a lungo termine.

Cosa ha deciso la Corte Suprema e perché conta

  • La causa, nota come Learning Resources, Inc. v. Trump (consolidata con Trump v. V.O.S. Selections), verteva sulla legittimità dei dazi adottati nel 2025 via IEEPA per fronteggiare un’asserita “emergenza” economica e di sicurezza. La Corte Suprema ha confermato la lettura dei giudici di primo e secondo grado: la IEEPA consente di “regolare transazioni” in contesti sanzionatori, non di imporre tasse come i dazi, prerogativa che la Costituzione affida al Congresso. Decisione e dossiere ufficiali indicano che molte delle tariffe IEEPA vengono annullate, mentre restano intatti gli strumenti ancorati a basi legali diverse (ad es. Sezione 232 e Sezione 301).
  • L’impatto non è solo giuridico. Secondo analisi indipendenti, l’azzeramento del pilastro IEEPA riduce il dazio medio ponderato degli USA dal 15,4% a circa l’8,3%, riportando il regime tariffario su livelli più vicini al pre-2025. Un effetto immediato per l’industria manifatturiera e per l’agroalimentare europeo, che aveva scontato rincari a catena su catene logistiche e prezzi finali.
  • Sul fronte dei conti pubblici, i dazi IEEPA hanno già generato incassi sostanziosi. Tax Foundation stima oltre 160 miliardi di dollari raccolti fino a oggi, con la prospettiva — ora azzerata — di più di 1,4 trilioni nel 2026–2035. Il Penn Wharton Budget Model calcola potenziali rimborsi fino a 175 miliardi per gli importatori statunitensi, con una riduzione di circa la metà del gettito prospettico da tariffazione. Sono cifre che incidono sui margini di imprese e sulla trasmissione dei prezzi all’export europeo.

“Instabilità” e bisogno di un accordo: la posizione dell’agroalimentare italiano

Nel day-after della sentenza, le prime reazioni italiane corrono parallele: soddisfazione per il ripristino dei limiti al potere tariffario unilaterale, ma urgenza di una cornice nuova e chiara. Confagricoltura mette in guardia: si è avviato con gli importatori americani un “percorso” che richiede certezze. La priorità, sostiene Giansanti, è trovare rapidamente “un accordo con il presidente degli Stati Uniti” che definisca quali strumenti la Casa Bianca intenda usare d’ora in avanti. L’appello riflette l’esigenza di tutelare dossier sensibili: vino, olio d’oliva, salumi, formaggi Dop, ma anche filiere di ingredientistica e packaging colpite da maggiorazioni sui componenti importati.

Anche Cia–Agricoltori Italiani parla di “spartiacque”, ricordando che nel 2025 l’export agroalimentare italiano ha segnato un inedito -5% su base annua, con un dicembre particolarmente pesante (-27% mese su mese). Dati che fotografano il peso dei dazi sul ciclo commerciale e sulla capacità delle imprese di onorare listini e contratti oltreoceano. La sentenza, secondo Cia, “riapre la partita” ma chiama Bruxelles a risposte rapide per sfruttare l’opportunità e blindare il mercato.

Cosa succede ora: rimborsi, basi legali alternative e tempistiche

  • Rimborsi. La sentenza non ordina bonifici automatici, ma — come rileva Penn Wharton — apre la strada a istanze di rimborso per i dazi IEEPA indebitamente riscossi. In molti casi gli importatori hanno 180 giorni dalla “liquidazione” delle merci per presentare protesta e chiedere la restituzione; passaggio che rinvia a procedure presso Customs and Border Protection e ai tribunali competenti. Un tema critico per gli esportatori italiani che hanno visto gli importatori trasferire a monte il costo dei dazi nei listini: una parte di quelle somme può tornare indietro, ma i tempi amministrativi saranno centrali.
  • Strumenti alternativi. Il vuoto IEEPA non significa “fine dei dazi”. Restano attive la Sezione 232 (sicurezza nazionale) e la Sezione 301 (pratiche commerciali scorrette), che hanno già storicamente sostenuto misure su acciaio e alluminio e su alcune ritorsioni mirate. Inoltre, il presidente Trump ha annunciato in conferenza stampa l’intenzione di ricorrere alla Sezione 122 del Trade Act del 1974 per imporre un prelievo globale del 10%: è una leva diversa, con limiti stringenti — massimo 15% per non più di 150 giorni, salvo proroga del Congresso — e pensata per crisi di bilancia dei pagamenti o rapido deprezzamento del dollaro. In pratica: strumento più agile nel breve, ma meno potente e duraturo dell’IEEPA.
  • Tempistiche e percorso politico. L’eventuale ricorso a Sezione 122 scatta per proclamazione presidenziale e non richiede indagini preliminari, ma scade automaticamente dopo 150 giorni se il Congresso non interviene. La Sezione 301 richiede invece indagini dell’USTR entro 12 mesi (nelle ipotesi extra-accordi), mentre la Sezione 232 passa da una valutazione del Commercio su 270 giorni e una decisione presidenziale nei 90 successivi. Un mosaico che rende meno prevedibile il calendario tariffario rispetto alla spinta unilaterale IEEPA del 2025.

Il quadro internazionale: cosa cambia per UE e Italia

  • Tariffe medie in calo e respiro sui prezzi. Se, come stimato, il dazio medio ponderato degli USA scende di oltre 7 punti percentuali (da circa 15,4% a 8,3%), i margini di manovra su contratti appena rinegoziati potrebbero migliorare nel giro di settimane. Ma attenzione: il passaggio dai dazi IEEPA ad altri strumenti può creare asimmetrie di settore (ad es. misure 232 su metalli che pesano sui costi di imballaggi alimentari) e volatilità commerciale. Per i produttori italiani, la priorità è presidiare le catene distributive e mettere in sicurezza i volumi sugli scaffali nei mesi di transizione.
  • Verso un negoziato mirato. Il richiamo di Giansanti a un accordo “in fretta” va letto anche in chiave UE: aggiornare — o formalizzare — intese tecniche con la Casa Bianca su standard sanitari, tracciabilità, etichettatura e gestione delle quote può prevenire misure surrogate (quote, controlli “lenti”, requisiti documentali) che, pur non essendo dazi, incidono come tali sui costi. Qui la Commissione europea dovrebbe muoversi con un doppio binario: sfruttare la finestra per ottenere la rimozione di residui top-up sotto Sezione 301/232 quando non strettamente necessari, e offrire cooperazione su dossier prioritari per Washington (es. fentanyl, supply chain critiche), in cambio di prevedibilità tariffaria.
  • Una lezione di metodo: separazione dei poteri. La sentenza ribadisce che i dazi sono, per natura, tasse: tocca al Congresso disporle o delegarle in modo esplicito e circoscritto. È un messaggio che potrebbe fare scuola anche oltre Atlantico, dove il dibattito su clausole di salvaguardia e misure verdi richiede basi legali solide e proporzionate per evitare contenziosi prolungati.

Cronologia essenziale: come siamo arrivati fin qui

  • 2 febbraio 2025: la Casa Bianca annuncia dazi mirati su Canada, Messico e Cina invocando l’IEEPA; segue il 2 aprile 2025 il pacchetto dei “dazi di Liberation Day” con prelievi globali “reciproci”.
  • Maggio–agosto 2025: la Corte del Commercio Internazionale e poi, in sede en banc, la Corte d’Appello del Federal Circuit giudicano ultra vires i dazi IEEPA; le misure restano provvisoriamente in vigore in vista del ricorso alla Corte Suprema.
  • 5 novembre 2025: udienza alla Corte Suprema; più giudici, di orientamenti diversi, esprimono scetticismo verso la lettura estensiva della IEEPA.
  • 20 febbraio 2026: decisione finale: la IEEPA non autorizza dazi; gran parte delle tariffe IEEPA viene invalidata; restano in piedi gli strumenti basati su Sezione 232 e Sezione 301. Reazioni immediate delle associazioni agricole italiane e della filiera export.

Focus legale: che cos’è la Sezione 122 e perché è tornata d’attualità

La Sezione 122 del Trade Act del 1974 autorizza il presidente a introdurre una sovrattassa temporanea all’importazione fino al 15% (o quote) per non più di 150 giorni, quando “problemi fondamentali nei pagamenti internazionali” richiedono misure speciali per limitare le importazioni: vale, in sintesi, per gravi deficit di bilancia dei pagamenti o per prevenire un deprezzamento imminente e significativo del dollaro. Non richiede un’indagine preventiva, ma la sua durata è limitata e ogni estensione oltre i 150 giorni passa dal Congresso. È uno strumento poco (o mai) usato, nato per la stagione monetaria dei primi Anni ’70: efficace come ponte d’emergenza, non come architrave di lungo periodo.

Proprio su questa base, Donald Trump ha annunciato oggi l’intenzione di firmare un ordine per un 10% globale “con effetto immediato”, presentandolo come successore naturale del regime IEEPA appena bocciato. La differenza, tuttavia, non è di dettaglio: limiti e tempi della Sezione 122 imporranno una scansione più serrata delle decisioni e una più intensa interlocuzione con il Congresso.

Implicazioni pratiche per le imprese italiane: tre mosse rapide

  • Mappare l’esposizione ai rimborsi IEEPA. Verificare, con i partner USA, le dichiarazioni doganali interessate, i tempi di liquidazione e la documentazione a supporto delle istanze. L’orizzonte di riferimento dei 180 giorni richiede prontezza di attivazione.
  • Ri-negoziare i listini “ponte”. Nelle prossime 4–8 settimane, prevedere clausole di adeguamento prezzi legate: a) all’effettiva rimozione dei dazi IEEPA nella filiera (non solo giuridica), b) all’eventuale accensione di un 10% ex Sezione 122, c) ai rischi di settorializzazione via Sezione 232/301. Le controparti retail USA guardano alla stabilità degli shelf price: meglio offrire percorsi graduali e condizionati.
  • Presidio regolatorio. Tenere un filo stretto con le associazioni di categoria (Confagricoltura, Cia) e con gli Uffici ICE negli USA, per allineare: a) priorità di filiera (tempistiche FDA/USDA, etichettatura, controlli) e b) dossier “scambi” che la Commissione europea può spendere al tavolo con Washington in cambio di prevedibilità tariffaria.

Politica ed economia: una finestra per l’Europa, ma senza illusioni

La decisione odierna segna un precedente: le emergenze economiche non possono diventare scorciatoie per imporre dazi generalizzati. Ma non spegne la tentazione tariffaria. Lo dimostrano sia le parole della Casa Bianca (“molti dazi resteranno, altri saranno sostituiti”) sia l’immediata opzione Sezione 122. Nel breve, l’UE può puntare a tradurre il verdetto in:

  • rimozione di prelievi impropri basati su IEEPA, con effetti disinflazionistici lungo le catene di fornitura;
  • “scambio” su dossier di interesse USA (cooperazione su precursori del fentanyl, standard di sicurezza, materie prime critiche) per attenuare il rischio di nuove misure surrogate;
  • agenda positiva su barriere non tariffarie, spesso più insidiose dei dazi, nella pratica di filiera.

Per l’Italia, primo obiettivo: proteggere il posizionamento di gamma medio-alta — dove il valore del brand territoriale assorbe parte della volatilità tariffaria — e blindare i volumi nelle catene della distribuzione organizzata USA in vista della stagione estiva, quando vino, formaggi e salumi toccano il picco di rotazione.

La voce delle parti: perché le parole contano

  • Massimiliano Giansanti (Confagricoltura): “Decisione inaspettata” che “genera profonda instabilità” e bisogno di “un accordo veloce con il presidente degli Stati Uniti”. Un messaggio che traduce in politica l’esigenza industriale: servono tempi certi e strumenti chiari.
  • Cia–Agricoltori Italiani: la bocciatura “riapre la partita” e “certifica l’iniquità” dei prelievi generalizzati. Il dato -5% dell’export 2025 è un campanello d’allarme: il settore non può permettersi altre stagioni di stop-and-go.
  • Think tank e analisti: TD Economics evidenzia che la IEEPA non potrà più essere usata per dazi salvo intervento esplicito del Congresso; Tax Foundation e Penn Wharton quantificano l’ordine di grandezza dei rimborsi e il “buco” di gettito potenziale. Global Trade Alert fotografa l’effetto sulla tariffazione media. Un pacchetto informativo che aiuta le imprese a fare stress test sui P&L.

Conclusione: tra diritto e mercato, la rotta passa dalla prevedibilità

La giornata del 20 febbraio 2026 restituisce al commercio internazionale una bussola costituzionale: i dazi sono tassazione e come tali richiedono una base legislativa chiara. Per l’agroalimentare italiano, l’uscita dall’eccezione IEEPA è un’occasione per riprendersi prezzi e margini, ma a condizione di muoversi con rapidità e disciplina: mappare i rimborsi, blindare i listini ponte, presidiare il tavolo UE–USA. L’invito di Giansanti a un “accordo veloce” coglie il punto: senza prevedibilità, i mercati non ripartono. Con regole certe, sì.

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