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Dazi, contraccolpo e controffensiva: Trump accelera sul 10% globale dopo lo stop della Corte Suprema

Una sentenza ribalta i piani sui dazi, ma dalla Casa Bianca parte subito un nuovo ordine: sovrattassa del 10% per 150 giorni, con eccezioni mirate e un messaggio chiaro ai partner

Dazi, contraccolpo e controffensiva: Trump accelera sul 10% globale dopo lo stop della Corte Suprema

Il rumore metallico dei container in arrivo al porto di Newark si è fatto, di colpo, un indicatore politico. Mentre gli spedizionieri ricalcolano costi e tempi di sdoganamento, da Washington è arrivata una doppia scossa: prima la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che, con un voto di 6-3 nella mattina di venerdì 20 febbraio 2026, ha bocciato la gran parte dei dazi imposti dalla Casa Bianca nell’ultimo anno ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Poi, quasi in tempo reale, la risposta del presidente Donald J. Trump: un nuovo ordine che istituisce una tariffa globale del 10% su quasi tutte le importazioni, fondata questa volta sulla Sezione 122 del Trade Act del 1974, limitata nel tempo ma potenzialmente dirompente per filiere e mercati. La sovrattassa scatterà alle 00:01 del 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, fino alle 00:01 del 24 luglio 2026, salvo diversa decisione del Congresso.

Cosa ha deciso la Corte Suprema e perché conta

Con una maggioranza di sei giudici contro tre, la Corte Suprema ha stabilito che l’IEEPA non conferisce al presidente il potere di imporre dazi generalizzati in tempo di pace, richiamando il principio costituzionale che l’“imposizione di tasse sugli americani” spetta al Congresso. La pronuncia richiama la dottrina delle “major questions”, limitando l’interpretazione estensiva dei poteri esecutivi in materia commerciale e lasciando intatte, invece, misure basate su altri strumenti come la Sezione 232 (sicurezza nazionale) o la Sezione 301 (pratiche commerciali scorrette). È un passaggio che ridisegna i confini della politica tariffaria statunitense, senza però azzerarla.

La conseguenza immediata è duplice: sul piano giuridico, l’invalidazione colpisce i dazi più ampi e “automatici” adottati dal 2025, e riapre il tema di eventuali rimborsi per le imprese che hanno pagato il sovrapprezzo; su quello politico, costringe la Casa Bianca a cercare basi legali alternative, più ristrette e vincolate. Lo stesso presidente Trump ha reagito con toni duri verso i giudici “traditori”, ma ha rivendicato di avere “altri strumenti” per proseguire.

La nuova mossa: la Sezione 122 e il “10% per 150 giorni”

Il contrattacco dell’Esecutivo è arrivato poche ore dopo, con una proclamazione presidenziale che invoca la Sezione 122 del Trade Act del 1974. È una norma poco utilizzata — mai attivata in questo formato dagli anni ’70 — che consente al presidente di imporre una sovrattassa temporanea fino al 15%, per non più di 150 giorni, quando gli Stati Uniti affrontano “gravi problemi nei pagamenti internazionali”, come un forte disavanzo della bilancia dei pagamenti o un rapido deprezzamento del dollaro. La Casa Bianca afferma che tali condizioni sono presenti e che la misura è necessaria per arginare il deficit delle partite con l’estero. L’ordine fissa dunque un 10% ad valorem su “tutti gli articoli importati”, con efficacia dal 24 febbraio 2026.

Nel testo ufficiale sono riportati argomenti macroeconomici: un disavanzo dei conti con l’estero giudicato “ampio e serio”, un peggioramento della posizione patrimoniale netta sull’estero e un saldo di parte corrente vicino al 4% del PIL nel 2024, indicatori che — nella lettura dell’Amministrazione — legittimano l’uso dello strumento emergenziale. È un tentativo di riportare la questione nella cornice “tecnica” per cui fu concepita la norma, evitando il rischio di nuova censura giudiziaria.

Le eccezioni: farmaci, energia, alcuni veicoli, accordi regionali

Pur essendo “globale”, la tariffa non sarà cieca. L’ordine esclude una serie di categorie strategiche per ragioni di approvvigionamento interno o di coerenza con altre leggi:

  • prodotti energetici e alcune materie prime critiche;
  • specifici prodotti agricoli (tra cui manzo, pomodori, arance);
  • componenti elettronici selezionati;
  • prodotti farmaceutici e ingredienti farmaceutici;
  • alcuni veicoli e relativi parti;
  • prodotti aerospaziali;
  • beni già coperti da misure della Sezione 232;
  • e, soprattutto, merci “originarie” di Canada e Messico che entrano in esenzione ai sensi della nota generale 11 dell’HTSUS, cioè nell’alveo dell’accordo Usa-Messico-Canada (USMCA).

Questo significa che la nuova sovrattassa del 10% non graverà su una parte non marginale dei flussi, in particolare nordamericani e di settori sensibili. La logica dichiarata è evitare shock in filiere critiche — dall’industria farmaceutica alla energia — e coordinare il nuovo prelievo con i dazi già in vigore per motivi di sicurezza nazionale.

Il calendario: quando entra in vigore e per quanto durerà

Il dispositivo è puntuale sulle scadenze: efficacia dalle 00:01 del 24 febbraio 2026 e decadenza automatica alle 00:01 del 24 luglio 2026, cioè 150 giorni dopo, a meno di una proroga votata dal Congresso o di una sospensione/abrogazione anticipata. Alcune merci già in transito prima del 24 febbraio hanno finestre di salvaguardia fino al 28 febbraio 2026, per non penalizzare spedizioni partite sotto un regime tariffario diverso.

Le reazioni: tra sollievo dei mercati e nuova incertezza per le imprese

La pronuncia della Corte Suprema ha generato un primo sollievo in Europa, con listini azionari in rialzo nei settori che più avevano sofferto la prospettiva di tariffe diffuse, mentre a Washington e nelle capitali partner si è aperto immediatamente un tavolo di chiarimento sugli effetti concreti del nuovo 10% temporaneo. La Commissione europea ha chiesto “chiarezza” alla Casa Bianca su durata, perimetro ed eventuali rimborsi per i dazi ora dichiarati illegittimi, evidenziando l’impatto potenziale sull’intesa euroamericana negoziata nel 2025.

Anche a Londra il governo ha avviato verifiche tecniche sul proprio accordo bilaterale con gli Stati Uniti, per capire se e come la sentenza e la nuova sovrattassa modifichino gli impegni esistenti. In parallelo, associazioni d’impresa statunitensi e di diversi Paesi esportatori hanno salutato la chiarezza giuridica della sentenza, ma segnalano che l’incertezza non è affatto finita: la finestra di 150 giorni impone scelte rapide nelle catene di fornitura, con possibile “effetto scorta” nelle prossime settimane.

Che cosa cambia davvero per l’Italia e l’Europa

Per l’export europeo, e italiano in particolare, la differenza tra vecchi dazi diffusi (ora invalidati) e nuova sovrattassa temporanea è sostanziale su due piani:

  • l’ampiezza: la misura attuale è generalizzata al 10% ma accompagnata da molte eccezioni;
  • l’orizzonte: la durata massima è di 150 giorni, un vincolo che rende la tariffa più gestibile ma anche più imprevedibile, perché legata a una base giuridica emergenziale e suscettibile di contenziosi.

Per i settori italiani più esposti — moda, meccanica, agroalimentare — l’impatto dipenderà dall’inclusione o meno nelle categorie di eccezione e dalla capacità di rinegoziare prezzi lungo la filiera, in particolare se i contratti prevedevano clausole di adeguamento ai dazi. Da qui la corsa degli operatori a verificare codici HTSUS, origine preferenziale e status d’ingresso. Bruxelles, da parte sua, ha già messo in agenda un’analisi giuridica sulla compatibilità tra la nuova sovrattassa e gli impegni assunti con l’UE lo scorso anno, e valuta, politicamente, se scegliere la via del dialogo o predisporre misure di riequilibrio mirate.

Le leve alternative: 232, 301 e il ritorno del dibattito sul “chi decide i dazi”

La decisione della Corte Suprema non smantella tutte le tariffe in vigore. Restano, per esempio, quelle giustificate da esigenze di sicurezza nazionale (Sezione 232) e quelle di ritorsione contro pratiche commerciali scorrette (Sezione 301), strumenti che la Casa Bianca ha già messo al lavoro su alcuni dossier settoriali. La differenza è che questi percorsi sono più procedurali: richiedono indagini, notifiche, audizioni e, spesso, tempi incompatibili con risposte “istantanee”. E il Congresso torna così al centro della scena, titolare del potere di imporre prelievi in modo duraturo e strutturale.

Perché la Sezione 122 è un “ponte” e non una strategia

Storicamente, la logica della Sezione 122 rimanda al precedente del 1971, quando il presidente Richard Nixon impose una sovrattassa del 10% sulle importazioni come parte del più ampio “Nixon Shock”. Quella misura, diretta a correggere squilibri della bilancia dei pagamenti nel regime dei cambi fissi, fu rimossa dopo pochi mesi con il nuovo assetto monetario. Oggi la situazione è diversa: cambi flessibili, filiere globali integrate e un’architettura di accordi commerciali multilaterali e regionali. Per questo analisti e centri di ricerca sottolineano che la Sezione 122 è, al massimo, un tappo temporaneo, non un pilastro di politica industriale o commerciale. 15% e 150 giorni non sono un dettaglio tecnico ma il cuore del vincolo politico.

Rimborsi, contenziosi e “effetto retroattivo”: il nodo aperto

Un capitolo spinoso riguarda i possibili rimborsi per i dazi incassati sotto il regime ora invalidato. La sentenza non entra nello specifico delle restituzioni; tuttavia, avvocati e associazioni di categoria si aspettano anni di contenziosi nel sistema doganale e nei tribunali federali. Alcuni Stati — tra cui Nevada e Illinois — hanno già chiesto indicazioni o avanzato rivendicazioni pubbliche, mentre la Casa Bianca, nelle sue comunicazioni, ha puntato a limitare effetti retroattivi, specificando che la nuova sovrattassa sarà raccolta “solo prospetticamente” dalla data di efficacia. È un equilibrio complicato tra certezza del diritto e gestione fiscale.

Impatto macro: inflazione, catene del valore, cambio

Che cosa significa un 10% generalizzato, anche se pieno di eccezioni e a tempo? In linea di principio, un aumento dei prezzi import può tradursi in pressioni inflazionistiche di breve periodo; ma la finestra di 150 giorni e la natura “one-off” possono attenuarne la trasmissione, soprattutto se i fornitori assorbono parte del margine o se l’effetto viene compensato da un dollaro forte. D’altra parte, l’esperienza storica — dal 1971 a oggi — suggerisce che le sovrattasse temporanee riescono a influire solo marginalmente sul saldo con l’estero e tendono a spostare flussi commerciali più che a ridurne il volume complessivo. In breve: impatto immediato sulle scelte logistiche e contrattuali, beneficio incerto sui conti con l’estero.

Cosa fare adesso: tre bussole per imprese e policy maker

  • Verificare l’originazione e la classificazione: con l’USMCA escluso e con diverse categorie “critiche” esentate, la corretta attestazione di origine e il mapping HTSUS diventano decisivi per evitare oneri non dovuti. Gli operatori dovrebbero aggiornare i database articolo per articolo, includendo componentistica e subforniture.
  • Pianificare la finestra temporale: la scadenza del 24 luglio 2026 offre un orizzonte certo ma breve. Programmare spedizioni, scorte e clausole di adeguamento prezzi su questo ciclo di 150 giorni può ridurre la volatilità su margini e tempi.
  • Monitorare il fronte legale e diplomatico: sia la Corte Suprema sia la Commissione europea hanno riaperto dossier cruciali. Nuove guidance da USTR e Customs and Border Protection potrebbero arrivare nelle prossime settimane; a Bruxelles, il Parlamento europeo ha già in calendario discussioni straordinarie per valutare la risposta.

Il punto politico: potere esecutivo, limiti e campagna permanente

Al netto dei tecnicismi, l’episodio segna un confine: la Corte Suprema ha riaffermato che l’uso di poteri d’emergenza per ridefinire in modo permanente la politica tariffaria non è compatibile con la delega congressuale. L’Amministrazione Trump ha risposto sfruttando una norma che — per disegno — è temporanea e condizionata, mentre rilancia su altri canali (come la Sezione 301). È, in filigrana, uno scontro sulla fisionomia del federalismo commerciale americano: quanto spazio spetta al Presidente in solitaria, e quanto appartiene a Capitol Hill? La risposta, per ora, è: margini ci sono, ma entro numeri e date scolpite nella legge.

Una chiosa storica: dal “Nixon Shock” alla stagione dei dazi algoritmici

Cinquant’anni fa, la sovrattassa del 10% durò quattro mesi e servì a guadagnare tempo mentre cambiava l’ordine monetario internazionale. Oggi, all’epoca di supply chain “just-in-case”, prezzi dinamici e analisi dei rischi in tempo reale, una misura simile diventa un test di resilienza più che un volano di riequilibrio macro. Se davvero il 10% temporaneo resterà confinato nel perimetro della Sezione 122, è probabile che il suo lascito sarà soprattutto regolatorio: nuove clausole contrattuali, più compliance doganale, maggiore coordinamento tra autorità e imprese su deroghe, licenze e “eccezioni intelligenti”. Il resto — ribilanciamento strutturale dei conti con l’estero, reshoring, calo duraturo dei prezzi — richiede strumenti più lenti e profondi di una sovrattassa a scadenza.

In conclusione, tra il colpo di freno della Corte Suprema e l’accelerazione tattica della Casa Bianca, la politica commerciale americana rientra — bruscamente — nei binari della legge scritta: 10%, 150 giorni, 24 febbraio 2026 come data d’inizio e 24 luglio 2026 come spartiacque. Per chi esporta verso gli Stati Uniti, non è il ritorno al “libero scambio” ma un terreno meno scivoloso: regole più chiare, orizzonte più breve, margini per manovrare. Purché si legga bene la piccola stampa delle eccezioni, e si tenga d’occhio il calendario.

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